Equo compenso per i lavoratori autonomi e collaboratori coordinati continuativi | Lavoro Lex - Studio Legale
Equo compenso per il lavoratore etero-organizzato e i professionisti che collaborano in modo continuativo, specialmente per gli avvocati.
Equo compenso, lavoratori autonomi, collaboratori coordinati continuativi
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Equo compenso per i lavoratori autonomi e collaboratori coordinati continuativi

Equo compenso per i lavoratori autonomi e collaboratori coordinati continuativi

Equo compenso per i lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi: gli ultimi aggiornamenti della Corte d’Appello di Torino del 4 febbraio 2019 e delibera dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 14 febbraio 2019

La legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero) aveva introdotto l’equo compenso anche per i collaboratori a progetto.
Infatti, l’art. 63 D.Lgs. 276/2003 disponeva che il compenso dovesse essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

La legge 92/2012ha mantenuto fermo il principio di proporzione fra qualità e quantità del lavoro prestato e compenso, ma ha modificato i parametri a cui bisogna fare riferimento per verificare la sussistenza della proporzionalità.
L’art. 63, a seguito delle modifiche, prevede, infatti, che il compenso non possa essere inferiore ai minimi stabilitispecificamente per i collaboratori a progetto dalla contrattazione collettiva per ciascun settore di attività e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.
Il secondo comma della medesima norma precisa altresì che, in mancanza di una contrattazione collettiva specifica, il compenso da versare al collaboratore non possa comunque essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.
La suddetta norma e’ stata abrogata dal Dlgs 81/2015.

La legge 81/2017 ha introdotto una serie di tutele per i lavoratori autonomi nei confronti della pubblica amministrazione e grandi imprese, banche, assicurazioni: per ritardi nei pagamenti; sulla nullita’ delle clausole vessatorie; per le invenzioni dei lavoratori; per gravidanza, malattia e infortunio.
Successivamente la Commissione Bilancio del Senatoha approvato l’emendamento al DL Fiscale (148/2017) introducendo l’art. 19-bis (Equo compenso per le professioni di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4) che introduce l’equo compenso a tutti i professionisti, anche a quelli non iscritti ad alcun ordine.

Con la sentenza n. 26 del 4 febbraio 2019, la Corte d’Appello di Torino ( c.d. caso Foodora) ha interpretato l’art. 2 del Dlgs 81/2015 stabilendo che quest’ultimo ha introdotto una terza categoria di collaboratori coordinati e continuativi, ovvero i lavoratori ‘eterorganizzati’ che lavorano esclusivamente per un committente, in maniera continuativa, con tempi e luoghi determinati.

In particolare la Corte d’Appello citata ha precisato quanto segue: ‘Ritiene, infine, questa Corte che l’applicazione dell’articolo 2 d.lgs 81/2015 non comporti la costituzione di una rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, come chiesto dalla Difesa degli appellanti.

La norma stabilisce solo che a far data dal 1°gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione autonoma etero-organizzata (in essere), che però continuano a mantenere la loro natura.
Ciò significa che il lavoratore etero-organizzato resta, tecnicamente, “autonomo” ma per ogni altro aspetto, e in particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie e previdenza, il rapporto è regolato nello stesso modo.
Viene, pertanto, fatto salvo l’assetto negoziale stabilito dalle parti in sede di stipulazione del contratto con l’estensione delle tutele previste per i rapporti di lavoro subordinato.
Quindi, entro tali limiti, deve essere accolta la domanda degli appellanti volta al riconoscimento del loro diritto a ottenere il trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti ma solo riguardo ai giorni e alle ore di lavoro effettivamente prestate. Non essendo l’appellata iscritta ad alcuna associazione imprenditoriale che abbia sottoscritto contratti collettivi, ritiene il Collegio (riguardo all’attività e alle mansioni svolte dai ricorrenti) che debba essere riconosciuta loro (ex art 36 Cost) la retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del V livello del CCNL logistica-trasporto-merci.

In conclusione, a queste categoria di collaboratori coordinati e continuativi, si applicherebbe, secondo la richiamata sentenza, per la determinazione del compenso, la stessa normativa e contrattazione collettiva dei lavora dei subordinati in relazione ai giorni effettivamente lavorati
A proposito, anche per i professionisti, iscritti e non iscritti all’albo, il compenso deve essere proporzionato alla qualità e quantità di lavoro, secondo la citata normativa ( D.l. 148/2017).
In particolare, per gli avvocati, una recente delibera del Consiglio dell’ordine di Milano del 14 febbraio 2019 stabilisce quanto segue:

‘garantire agli Avvocati un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, compenso quanto meno non inferiore ai parametri del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6 della legge n. 247/2012, astenendosi dal proporre e comunque dallo stipulare clausole vessatorie ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247 e riconoscendo agli avvocati il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all’art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012’.

Avv. Giuseppe Colucci