Licenziamento per giusta causa di un cuoco per fatti al di fuori dell’orario di lavoro | Lavoro Lex - Studio Legale
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Licenziamento per giusta causa di un cuoco per fatti al di fuori dell’orario di lavoro

Sentenza Corte di appello di Bologna, sezione lavoro, n. 790 del 28/10/2019 (inedita)

Può un licenziamento per giusta causa essere fondato anche su fatti estranei al rapporto di lavoro?

Dottrina e giurisprudenza ammettono pacificamente di sì, e tale impostazione è stata accolta altresì dalla Corte di Appello di Bologna, in un recente caso che ha visto come protagonisti un ristorante della zona e il suo executive chef.

I fatti

In particolare, quest’ultimo veniva licenziato per giusta causa, reo del fatto di aver dato accesso all’interno del locale nel cuore della notte a due suoi colleghi, uno dei quali versava in uno stato di evidente ubriachezza.

Quest’ultimo, il quale si reggeva a malapena in piedi, una volta entrato all’interno dell’edificio, veniva “scaricato” dai suoi compagni nel corridoio d’accesso alla cucina, dal momento che lo chef si rifiutava di accoglierlo nel suo appartamento, sito proprio al piano superiore.

La mattina seguente l’addetto alle pulizie segnalava di aver trovato i locali e gli strumenti aziendali imbrattati di vomito ed escrementi umani e, per tale ragione, lo chef, il quale ricopriva altresì mansioni di addetto alla sicurezza, veniva licenziato in tronco dal datore.

Il provvedimento

Il provvedimento veniva confermato in primo grado e, pertanto, il cuoco impugnava la sentenza in appello, in quanto i danni subiti non sarebbero stati a lui imputabili, essendo stati materialmente provocati dal suo collega, e che, anzi, aveva correttamente soccorso quest’ultimo, facendolo entrare nell’edificio e garantendogli un riparo.

La corte d’appello

La Corte d’appello, tuttavia, rigettava l’impugnazione, poiché la condotta tenuta dal ricorrente si era rivelata essere improvvida e negligente, dal momento che egli si era limitato ad abbandonare il suo collega, ubriaco fradicio, nel corridoio d’accesso alla cucina, invece di chiamare i soccorsi o di ospitarlo nel suo appartamento, così da poterlo assistere in un momento di evidente difficoltà. Condotta tanto più grave considerato il suo ruolo di addetto alla sicurezza dei locali aziendali ed espressamente sanzionata dal CCNL applicato con il licenziamento in tronco.

In conclusione

In conclusione, la Corte, dunque, riteneva sussistente il concorso causale, seppur indiretto, del comportamento dello chef e i danni subiti al locale. Ciò che è interessante notare è come un licenziamento per giusta causa possa essere correttamente irrogato al lavoratore, pur sulla base di condotte extra-lavorative, che non abbiano direttamente cagionato il danno, ma che, in ogni caso, siano sufficienti a minare irrimediabilmente e gravemente il rapporto di fiducia tra lavoratore e datore.