Agevolazioni fiscali per lavoratori che dall'estero rientrano in Italia | Lavoro Lex - Studio Legale
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Agevolazioni fiscali per lavoratori che dall’estero rientrano in Italia

Il sistema fiscale italiano, al fine di favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese, ha  recentemente previsto varie misure agevolative, dirette ad attirare risorse umane in Italia, e a fare rientrare le leve nel nostro paese. Molte di queste misure constano in benefici fiscali, che offrano vantaggi sia ai lavoratori che ai datori di lavoro. Questi ultimi infatti possono sfruttare tali  agevolazioni per favorire le assunzioni e ottenere, in questo modo, importanti vantaggi in termini di maggiore professionalità e competenze.

 

Dal 2017 gli incentivi già previsti dalla legge 232/2016 sono diventati permanenti, superando il carattere di eccezionalità che li caratterizzava in passato, e si riassumono come segue:

 

L’ art. 44 D.l.  78/2010, relativo al rientro in Italia dei docenti e ricercatori residenti all’estero,  consente di escludere da tassazione il 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia per quattro periodi di imposta: “Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”;

 

L’ art. 16 del D.lgs 147/2015 riguarda i laureati, manager e lavoratori con alta qualificazione che si trasferiscono in Italia per rivestire ruoli direttivi o di alta specializzazione. Il regime, appena esposto, prima diretto solo ai lavoratori dipendenti, è stato esteso dal 2017 anche ai lavoratori autonomi (art. 1 comma 150 legge 232 del 2016) con detassazione del 50%, contro il 30% previsto nel 2016, del reddito prodotto per 5 periodi d’imposta.  I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del Tuir, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare.

Destinato invece a interrompersi dal prossimo 31 dicembre 2017,  il regime rivolto ai ‘contro-esodati’, recentemente oggetto di revisione da parte dell’art. 8 bis della legge di conversione del Dl 148/2017. Con le ultime modifiche è stata prevista retroattivamente per il 2016 l’applicazione del più favorevole regime della legge 238/2010 anche per i contro-esodati che hanno deciso di optare per il nuovo regime degli rimpatriati entro lo scorso 2 maggio 2017, con possibilità dunque di chiedere a rimborso le maggiori imposte versate in tale anno.

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17/E/2017 ha chiarito che gli incentivi si applicano dal periodo d’imposta in cui il soggetto diviene fiscalmente residente in Italia. Poiché per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, un soggetto trasferitosi in Italia dopo il 2 luglio 2017 non potrà accedere alle agevolazioni, non avendo totalizzato 183 giorni e non potendosi dunque considerare fiscalmente residente per questo anno.

La circolare ha poi illustrato i dettagli in merito ai requisiti richiesti per l’accesso ai benefici. Si sottolinea l’obbligo da parte dei richiedenti di rilasciare una dichiarazione sostitutiva in base al Dpr 445/2000, attestante i requisiti previsti dalla norma. Il contenuto della richiesta scritta al datore di lavoro o committente, dovrà riportare:

 

  • nome, cognome, data di nascita;
  • codice fiscale;
  • data di rientro in italia;
  • data di prima assunzione in Italia;
  • possesso dei requisiti previsti dai regimi agevolativi di cui si chiede l’applicazione;
  • residenza attuale in Italia;
  • assenza di contemporanea fruizione di incentivi fiscali non cumulabili;

 

Relativamente all’attività da svolgere in Italia, la norma richiede a docenti e ricercatori, che gli stessi svolgano in Italia una attività analoga a quella svolta precedentemente all’estero. Viene espressamente richiesta una prova dell’attività svolta fuori dal nostro paese che consti in almeno due anni continuativi di ricerca e docenza. Al contrario, nulla è precisato per datori di lavoro e committenti; l’attività  può essere di conseguenza svolta presso università, o centri di ricerca, o imprese predisposte alla ricerca.

Per gli impatriati, l’attività di lavoro dipendente deve invece essere svolta presso imprese residenti nel territorio dello Stato. Il regime previsto per queste figure è esteso anche ai lavoratori distaccati in Italia da un’altra società estera del gruppo, che quindi già svolgesse attività lavorativa nel territorio dello Stato, previo trasferimento della residenza.

Infine per i lavoratori autonomi, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che l’accesso alle agevolazioni non è ammesso qualora gli stessi siano stati fiscalmente residenti in Italia prima del 2017.

 

Il regime delle agevolazioni previsti per docenti, ricercatori, lavoratori rimpatriati e contro-esodati richiede dunque il trasferimento della residenza di questi soggetti in Italia, permettendo un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato.

Prima del trasferimento, tali figure devono aver mantenuto la residenza fiscale all’estero per un periodo minimo di cinque anni per quanto attiene ai lavoratori rimpatriati, e di due anni per ricercatori e docenti.

Per i contro-esodati la nozione di residenza cui riferirsi è quella prevista all’art. 2 del Tuir, secondo la quale si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta, sono iscritte alle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza in base al Codice civile.

Le due condizioni si considerano alternative, la sussistenza di anche una sola di esse è quindi sufficiente a considerare il soggetto residente fiscalmente nel nostro paese. Per i soggetti che in passato si sono trasferiti all’estero senza iscrizione all’ AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), l’accesso alle agevolazioni è precluso.

Va infine precisato che il trasferimento della residenza in Italia comporta il rispetto delle disposizioni sul monitoraggio fiscale in base al Dl 167/1990 e sulla tassazione dei redditi di fonte estera.

 

Avv. Giuseppe Colucci

www.lavorolex.it