La sospensione dello stipendio e dell'assegno alimentare è  legittimo per chi non si vaccina? | Lavoro Lex - Studio Legale
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La sospensione dello stipendio e dell’assegno alimentare è  legittimo per chi non si vaccina?

Il decreto legge 1/2022 prevede il necessario  possesso di green-pass rafforzato per poter accedere ai luoghi di lavoro, pena la sospensione dello stipendio e dell’attività lavorativa.

Tale obbligo perdurerà  dal 15 febbraio 2022  fino al 15 giugno 2022.

La consulta è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della sospensione retributiva per i lavoratori non vaccinati adita dal tribunale di Catania.

Il fatto concreto riguardava due infermiere astenutesi dalla vaccinazione a cui conseguentemente era stata negata la retribuzione.

Assegno alimentare

Le dipendenti hanno chiesto il riconoscimento di un assegno alimentare .

Nell’avanzare tale richiesta le infermiere sottolineano di versare in uno stato d’indigenza e non riuscire a far fronte ai bisogni minimi .

Peraltro il periodo in cui verrebbero private della retribuzione è un periodo significativo come sottolinea il Tribunale di Catania.

Il Tribunale in questione evidenzia una serie di dubbi di legittimità costituzionale

In particolare si sostiene come la negazione anche dell’assegno alimentare assuma dei connotati talmente intransigenti da poter risultare lesiva della dignità della persona umana e del principio solidaristico di cui all’art.2 Costituzione .

Inoltre si sottolinea come anche nei confronti di chi ha commesso gravi delitti la Corte costituzionale riconosce  il diritto  misure di base di sostegno come assegno alimentare o pensione sociale.

Il ragionamento del Tribunale partendo da questo costante riconoscimento da parte della Corte Costituzionale sottolinea come certamente chi risulti inadempiente nei confronti dell’obbligo vaccinale non possa essere equiparato a chi commette un grave delitto.

Infine pone l’accento su come il periodo dal 15 febbraio al 15 giugno sia un periodo molto lungo.

 

Avv. Giuseppe Colucci

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